2 lug 2010

Trattenuta bonifico bancario 55% e 36%

Trattenuta 10% bonifici 36% e 55% e adempimenti delle banche

Nota introduttiva importante: la trattenuta è a carico totale ed esclusivo del beneficiario del bonifico, l'acquirente che esegue il bonifico non ha nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto stabilito in fattura.

Nuove regole per le detrazioni fiscali,
all'atto del bonifico per un pagamento relativo a lavori con finalità per la detrazione fiscale del 55% (risparmio energetico, L. 296/06) o del 36% (recupero patrimonio edilizio, L. 449/97).


Come previsto dall'articolo 25 del D.L. 78/2010, a partire dal primo luglio 2010 al momento del bonifico le banche sono autorizzate ad effettuare una trattenuta relativa al 10% della somma. La trattenuta sarà poi versata dalle banche come acconto sulle imposte del beneficiario del bonifico (fornitore prodotti e/o manodopera).

In virtù di questa nuova modalità di pagamento per le detrazioni del 36% e 55%, le banche dovranno far fronte a tre importanti adempimenti:

  1. versare la ritenuta con le modalità utilizzando l’apposito codice tributo.
  2. certificare al beneficiario del bonifico, entro i termini previsti, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate.
  3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, i dati relativi al beneficiario del bonifico nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per consentire alle banche e alle poste di operare correttamente è necessario da parte del beneficiario del bonifico (venditore, artigiano, progettista, ecc.) fornire anticipatamente al suo cliente la documentazione fiscale e accompagnatoria che gli consenta di eseguire il pagamento ai sensi della nuova normativa. Poiché un eventuale errore da parte delle banche nell'esecuzione della trattenuta e del suo versamento possono provocare un danno economico per il fornitore.

Viceversa, la posizione dell'acquirente resta praticamente immutata poiché non gli spetta nessun onere aggiuntivo, se non quello di ricevere la documentazione di vendita debitamente compilata. Per il resto dovrà recarsi in banca per l'esecuzione del pagamento utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalle banche, come si è sempre fatto.

Per maggiori dettagli consigliamo di leggere la seguente documentazione


Articolo 5 DL 78/2010

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'attuazione dell'art. 5 DL 78/10

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