26 set 2012

Canna fumaria al tetto non obbligatoria


Canna fumaria al tetto obbligatoria per caldaia a gas, normativa commentata e consigli

    Aggiornamento 7/6/13    

Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato il D.P.R. 412 del 1993, la principale legge che regolamenta le canne fumarie delle caldaie a gas per riscaldamento domestico. Con questa nuova modifica legislativa non c'è più nessun obbligo di canna fumaria al tetto in caso di istallazione di caldaie a condensazione a gas con efficienza 4 stelle e certificate con classe NOx 5.

L'articolo 53 del DL 179/12 dice:
L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 

Tradotto in parole semplici significa che a partire dal 17 dicembre 2012, giorno di approvazione definitiva del decreto, ogni qual volta si installa una nuova caldaia, sia come primo impianto, sia come sostituzione, non si ha l'obbligo di avere o realizzare la canna fumaria fin sopra il colmo del tetto, solo se si utilizza una caldaia a condensazione (con le caratteristiche accessorie richieste dalla legge). La nuova regola vale in tutti i casi: la semplice sostituzione della vecchia caldaia, la realizzazione di nuovo impianto in un'abitazione precedentemente sprovvista, in caso di distacco della singola utenza dal sistema centralizzato, di trasformazioni dal centralizzato all'autonomo parziale o totale del condominio, ristrutturazioni della totalità dell'impianto termico della singola unità immobiliare o della totalità del condominio, ecc. Nel nuovo testo di legge non si ritrova più la possibilità delle disposizioni legislative locali più severe e restrittive, per cui la norma dovrà essere attuata nello stesso modo e senza eccezioni su tutto il territorio nazionale.

Quelle che sono penalizzate dalla normativa sono tutte le caldaie tradizionali (non a condensazione), infatti tutte le vecchie deroghe ed eccezioni all'obbligo della canna fumaria"ex. art. 5 com. 9 del 1993" riportate con dettaglio nel seguito di questo articolo, non sono più valide. Attualmente, se la caldaia è a camera aperta, camera stagna, tiraggio naturale, tiraggio forzato, turbo, a gas, a gasolio, a pellet, a legna, ecc. ma non è a condensazione, esiste l'obbligo di scarico fumi oltre il tetto qualunque sia il tipo di lavori o motivo della sostituzione.

Restano valide le eccezioni per gli edifici costituiti da una sola unità immobiliare  come le ville (o assimilabili) e quella dell'art. 1 com. 1 lettera f) per le apparecchiature non collegate ad un impianto di riscaldamento, come le stufe ventilate a gas o legna.

Per comprendere meglio: le caratteristiche di basso inquinamento (Classe NOx) delle caldaie a condensazione e il posizionamento dello scarico fumi nel rispetto della norma tecnica UNI 7129, consigliamo di leggere il vecchio articolo riportato di seguito.

Per leggere la normativa sempre aggiornata cerca " D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" su http://www.normattiva.it/ricerca/semplice


    Prima pubblicazione del 26/9/12   

D.P.R. 412/1993 e successive modifiche PDF versione smartphone

Riceviamo spesso richieste di informazioni sulla legge che impone la canna fumaria fin sopra al tetto per le caldaie a gas dell'impianto di riscaldamento. Di seguito riportiamo un esempio con una domanda pervenuta di recente e che esprime sempre lo stesso dubbio.
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Il 20/06/2012 21:30, f.rip***@libero.it ha scritto:

Per le caldaie murali da 25 kw alimentate a gas metano è rchiesta la regolare canna fumaria fin sopra il tetto? Grazie.
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Riteniamo che spesso il semplice cittadino non accetta (giustamente) l'idea che per sostituire la vecchia caldaia debba trovarsi davanti all'obbligo di realizzare una "nuova canna fumaria" che in molti casi comporta una spesa ben maggiore della sola caldaia.
Per tale ragione abbiamo deciso di riportare la normativa che impone tale obbligo, ma anche tante eccezioni, completa di tutti gli aggiornamenti legislativi fino al 2012. In fondo all'articolo c'è un link alla legge sempre aggiornata per gli anni futuri.
Il testo qui riportato è stato commentato per tradurre i concetti tecnici nei vocaboli di maggior uso comune che la persona intenta alla sostituzione della caldaia può ritrovare anche in ambito  commerciale. Anticipiamo che spesso non è obbligatorio realizzare automaticamente una canna fumaria per l'istallazione o sostituzione della caldaia, ma resta sempre da verificare la normativa locale dei comuni o delle province, Milano, Roma, Torino, Palermo, Napoli ecc.. che può essere più restrittiva ponendo degli obblighi che non sono contenuti in quella nazionale.
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia

Estratto della norma utile e completo alla individuazione degli obblighi sulla canna fumaria

Art. 1
(Definizioni)


Comma 1 lettera f)
si definisce per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

La norma dell'obbligo della canna fumaria al tetto si applica agli impianti termici veri e propri, per cui la precedente definizione aiuta a delimitare il campo di applicazione, in particolare alle caldaie a servizio di un impianto di riscaldamento autonomo monofamiliare o centralizzato di tipo condominiale. Sono escluse le apparecchiature che non sono collegate ad un impianto, un esempio molto diffuso sono i radiatori a gas (stufe convettive) come le Gazelle Thecno Premix della Fondital, questi apparecchi per il riscaldamento funzionano a gas ma non hanno nessun obbligo di canna fumaria.  

Comma 1 lettera l) si definisce per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

Quando si fa una ristrutturazione dell'impianto termico i lavori devono coinvolgere sia il generatore sia il sistema di distribuzione del calore. Oltre alla sostituzione della caldaia si deve modificare anche la rete delle tubazioni, con la sostituzione o integrazione di nuovi condotti e corpi scaldanti (radiatori, ventil-convettori, ecc...). Per cui si può essere certi che la sola sostituzione della caldaia, con le sole opere connesse o consigliate per suo funzionamento ottimale, non si configura come ristrutturazione di impianto, ma corrisponde invece alla "manutenzione straordinaria" che come vedremo in seguito rientra nel caso della mera sostituzione.

Art. 5 
(Requisiti e ...... degli impianti termici) 
Comma 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

L' impianto termico corrisponde a quello del riscaldamento composto da una caldaia, dalle tubazioni di distribuzione del fluido caldo e dai corpi scaldanti come i radiatori, i ventilconvettori o i pannelli radianti (tipici degli impianti di riscaldamento a pavimento). La norma prevede esplicitamente l'applicazione agli edifici con più unità immobiliari come i condomini e non è riferita agli edifici unifamiliari per i quali non c'è l'obbligo dello scarico fumi fin sopra il tetto. 

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unita' immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Per le nuove istallazioni e per gli impianti individuali realizzati dopo il distacco dal centralizzato la normativa appare inefficace, perché non esiste nessun catasto ufficiale dei singoli impianti autonomi tramite il quale è possibile stabilire se un impianto sia esistente "o funzionante" a partire da una qualunque data. Per cui in questo caso fa fede esclusivamente la dichiarazione del proprietario.
  
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi,

I regolamenti o le leggi locali emanati dai comuni e dalle provincie come Genova, Bologna, Firenze, Bari, ecc. possono essere più restrittive di quella nazionale, per tanto si deve sempre verificare se le deroghe riportate di seguito sono state conservate anche nei regolamenti del comune ove si svolgono i lavori.
La prima e più importate esclusione dall'obbligo di realizzare la canna fumaria è concessa in caso mera sostituzione, ossia in caso di semplice e sola sostituzione di una caldaia su un impianto già esistente e in assenza di sua ristrutturazione, anche in questo caso fa fede la dichiarazione del proprietario. Si fa presente che dalla definizione alla lettera l all'art. 1 comm. 1, discende che la modifica degli attacchi idraulici o dello scarico dei fumi essendo funzionale alla nuova caldaia rientra nella mera sostituzione, allo stesso modo l'installazione di una caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche sui radiatori non si configura come ristrutturazione di un impianto, in tutti questi casi ci si ritrova nella mera sostituzione. Per tanto la legge nazionale non obbliga alla realizzazione della canna fumaria chi deve cambiare solo la caldaia e in più non c'è nessun vincolo sul tipo di generatore di calore. Si può scegliere di installare in modo equivalente quello a tiraggio naturale (caldaia camera aperta), a tiraggio forzato (camera stagna) o a condensazione, senza nessun obbligo preciso sui requisti.
Quando non è possibile eseguire una mera sostituzione esistono altri due casi in cui decade l'obbligo della canna fumaria, anche se i lavori sono di nuova installazione, ristrutturazione di impianto o distacco dal centralizzato
 
 qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della   combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

1)  Le caldaie con classe meno inquinante della norma UNI EN 297 sono anche definite come ecologiche o a basse emissioni inquinanti da non confondere con la dicitura "a condensazione". Queste caldaie hanno la caratteristica di emettere nei loro gas di scarico una bassa concentrazione di ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO), in particolare la concentrazione di NOx è inferiore a 70 mg/kWh (milligrammi per chilowattora di energia erogata corrispondente a circa 0,1 mc di gas metano bruciato). Le caldaie con questa caratteristica di bassa emissione sono di Classe NOx 5, la classe può anche essere espressa in numeri romani "V". Mettiamo qui a disposizione il catalogo della Radiant Ekoflux LCD RKR 24 kw al seguente link http://www.caldaie-climatizzatori.com/download/99_documento.pdf nel quale alla pagina 7 della scheda tecnica è possibile leggere la voce "Emissioni NOx (UNI EN 297) di classe V".
Ad esclusivo titolo di esempio riportiamo il catalogo di una caldaia tradizionale con classe NOx 3 come si legge alla pagina 42 del catalogo PDF al seguente link: http://www.caldaie-climatizzatori.com/download/103_documento.pdf.
Nota bene: la Classe NOx è una scala di cinque valori da 1 a 5 il più basso indica la classe più inquinante quello più alto la meno inquinante. 

singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; 

2) In caso di ristrutturazione di impianto in un'unità abitativa di un edificio pluri-familiare che è sempre stato privo di canna fumaria o presenta fin dall'origine un condotto di scarico fumi per caldaie a tiraggio naturale (camera aperta) allora è possibile installare una caldaia a tiraggio forzato (camera stagna) senza l'obbligo di realizzare la canna fumaria al tetto.
Le caldaie a camera aperte sono quelle con il bruciatore atmosferico con un uscita fumi che varia dai 120 ai 140 mm e la risalita dei gas di scarico avviene per tiraggio naturale come nei camini a legna. Quelle a camera stagna sono con bruciatore turbo, dotate di ventilatore per l'espulsione dei fumi, in questo caso si dice che lo scarico è a tiraggio forzato perché il ventilatore mette sotto pressione la canna fumaria. L'uscita fumi delle camere stagno è di tipo coassiale con diametro esterno 100 mm o di tipo sdoppiato con diametro 80 mm.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità' agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

I generatori di calore che non sono al servizio di un impianto di riscaldamento vero e proprio, ma che sono indipendenti e puntiformi come una stufa ventilata, un caminetto o un scalda-acqua a gas non hanno mai l'obbligo della canna fumaria al tetto.

Art. 12

(Entrata in vigore)
Comma 2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dell'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1 agosto 1994.


Importante: in tutti i casi in cui non è obbligatorio il condotto di scarico fumi al tetto:
  • mera sostituzione 
  • caldaie di classe meno inquinante UNI EN 297, 
  • installazione di camera stagna in assenza di canna fumaria idonea
  • apparecchi non considerati impianti termici
C'è sempre l'obbligo di rispettare le distanze minime richieste dalla UNI 7129/01 tra il punto di emissione, cioè il terminale della tubazione dei fumi e le aperture, finestre, porte, ecc.. degli alloggi vicini dello stesso edificio e di quelli adiacenti o frontali.

Per maggiori dettagli potete leggere la scheda illustrata realizzata in base alla norma tecnica UNI 7129/01 in cui le distanze minime sono indicate in mm. e suddivise per le caldaie tipo B a tiraggio naturale e tipo C a tiraggio forzato, per scaricare il file PDF clicca sull'immagine:


Tabbella delle distanze minime UNI 7129/01- file PDF
Disegno tecnico con rappresentazione del posizionamento del terminale di scarico fumi (scarico a parete), distanze minime da rispettare.

Liberatoria per il tecnico installatore e/o manutentore

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Dichiarazione di mera sostituzione senza obbligo di canna fumaria al tetto  DPR 412/1993

Il/La sottoscritto/a ..................................... residente nel comune di ...................... prov. ......................... all'indirizzo ................................... n. civ. ..............
Proprietario/a  dell'abitazione posta al piano num. ........ dell'edificio di residenza (o sito nel comune di ...................... prov. ......................... all'indirizzo ................................... n. civ. ..............) e luogo dei lavori di sostituzione del generatore di calore (caldaia) a servizio dell'impianto termico "autonomo ed individuale".

Dichiara
  • La sostituzione della caldaia è un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e che la natura dei lavori esclude la "ristrutturazione di un impianto termico" come da definizione all' art. 1 com. 1 let. l del DPR 412/93
  • Il generatore di calore  a servizio dell'unità abitativa  non è mai stato collegato a canne fumarie con sbocco sopra il tetto.
(scegliere una sola delle seguenti opzioni)
  1. L'edificio nella versione iniziale non disponeva già di canne fumarie sopra il tetto dell'edificio
  2. I sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione esistenti non sono funzionali ed idonei o comunque adeguabili o raggiungibili per la connessione del nuovo generatore di calore
Assumendo in proprio ogni responsabilità e liberando il tecnico/installatore dalle medesime nei confronti della legge, si dichiara che i lavori di sostituzione della caldaia rientrano nel caso di mera sostituzione senza l'obbligo di canna fumaria fin sopra il tetto in osservanza dell'art. 5 com. 9 DPR 412/93 e succ. modifiche.

Il tecnico/installatore
Considerando le condizioni dell'impianto e della natura dei lavori accetta la dichiarazione di esclusione dall'obbligo della canna fumaria fin sopra il tetto, liberandosi di ogni responsabilità. 
Luogo .................., il ...............         Firma del proprietario/commitente _______________________

Il tecnico/installatore accetta la dichiarazione, firma e timbro  __________________________ 

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Oppure
Respinge la dichiarazione di esclusione dall'obbligo della canna fumaria in ragione della norma locale (no norma UNI) riportata sotto, facendosi carico di ogni responsabilità nei confronti del proprietario/committente per gli eventuali danni economici dovuti a spese per lavori non necessari.

Il  tecnico/installatore può rigettare la richiesta se è a conoscenza della norma emanata da un ente locale, escludendo le norme tecniche UNI**, che elimina in modo esplicito la deroga per la mera sostituzione nel territorio luogo dei lavori. In questa ipotesi  è tenuto ad indicare per iscritto la norma (o regolamento).
Emanata da (comune, provincia, ecc.)*: ........................................., titolo: ......................................., numero*: ........., anno*: ........., articolo*: ........., comma: ........., lettera: .........., allegato: .............
quelli con asterisco * sono obbligatori

Dati della ditta
Il  tecnico/installatore .................................................... ragione sociale ................................... con sede nel comune di ...................... prov. ......................... all'indirizzo ................................... n. civ. .............. P.IVA .......................................
Il tecnico/installatore respinge la dichiarazione firma e timbro __________________________ 

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** Le norme UNI non sono leggi dello stato, ma regolamenti tecnici per la corretta installazione degli impianti prescritti dalle leggi. Non si deve cadere nell'errore di pensare che se esiste la norma UNI per l'installazione del condotto di scarico al tetto allora è obbligatorio realizzare sempre quel tipo di canna fumaria. Per esempio la UNI 7129/01 descrive la corretta installazione dello scarico a tetto – I comignoli – quando e solo quando il DPR 412/93 o altra legge dello stato impone tale obbligo.

In ultimo vogliamo ricordare che in caso di non obbligo dello scarico al tetto si devono comunque rispettare le distanze minime del terminale di scarico richieste dalla UNI 7129/01, per attenersi a questa norma si può scegliere una caldaia a tiraggio forzato (turbo, camera stagna) perché i vincoli richiesti sono minori e spesso si riesce a fare uno scarico a norma con un solo metro di tubazione. Nei casi più complicati è necessario utilizzare condotte anche relativamente lunghe, ma ci si può fermare molto al di sotto del tetto con un notevole risparmio economico.

Vedi il testo della legge integrale con le successive modifiche clicca sul seguente link: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dpr412-93.pdf

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2 commenti:

amaryllide ha detto...

se io ho una caldaia autonoma (in seguito al distacco dall'impianto centrale condominiale) del 1996, in virtù della legge del '93 ero tenuto sin dall'installazione a costruire la canna fumaria fino al tetto?
In caso contrario, da quando esiste l'obbligo di farlo? E che sanzioni sono previste nel caso di controlli del comune che accertano che tale impianto non è presente?

amaryllide ha detto...

ho una caldaia installata per la prima volta nel 1996 (prima c'era l'impianto centralizzato del condominio). Sono obbligato a costruire la canna fumaria fino al tetto del condominio? Che sanzioni ci sono per chi non lo fa?