26 set 2012

Canna fumaria al tetto non obbligatoria


Canna fumaria al tetto obbligatoria per caldaia a gas, normativa commentata e consigli

    Aggiornamento 7/6/13    

Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato il D.P.R. 412 del 1993, la principale legge che regolamenta le canne fumarie delle caldaie a gas per riscaldamento domestico. Con questa nuova modifica legislativa non c'è più nessun obbligo di canna fumaria al tetto in caso di istallazione di caldaie a condensazione a gas con efficienza 4 stelle e certificate con classe NOx 5.

L'articolo 53 del DL 179/12 dice:
L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 

Tradotto in parole semplici significa che a partire dal 17 dicembre 2012, giorno di approvazione definitiva del decreto, ogni qual volta si installa una nuova caldaia, sia come primo impianto, sia come sostituzione, non si ha l'obbligo di avere o realizzare la canna fumaria fin sopra il colmo del tetto, solo se si utilizza una caldaia a condensazione (con le caratteristiche accessorie richieste dalla legge). La nuova regola vale in tutti i casi: la semplice sostituzione della vecchia caldaia, la realizzazione di nuovo impianto in un'abitazione precedentemente sprovvista, in caso di distacco della singola utenza dal sistema centralizzato, di trasformazioni dal centralizzato all'autonomo parziale o totale del condominio, ristrutturazioni della totalità dell'impianto termico della singola unità immobiliare o della totalità del condominio, ecc. Nel nuovo testo di legge non si ritrova più la possibilità delle disposizioni legislative locali più severe e restrittive, per cui la norma dovrà essere attuata nello stesso modo e senza eccezioni su tutto il territorio nazionale.

Quelle che sono penalizzate dalla normativa sono tutte le caldaie tradizionali (non a condensazione), infatti tutte le vecchie deroghe ed eccezioni all'obbligo della canna fumaria"ex. art. 5 com. 9 del 1993" riportate con dettaglio nel seguito di questo articolo, non sono più valide. Attualmente, se la caldaia è a camera aperta, camera stagna, tiraggio naturale, tiraggio forzato, turbo, a gas, a gasolio, a pellet, a legna, ecc. ma non è a condensazione, esiste l'obbligo di scarico fumi oltre il tetto qualunque sia il tipo di lavori o motivo della sostituzione.

Restano valide le eccezioni per gli edifici costituiti da una sola unità immobiliare  come le ville (o assimilabili) e quella dell'art. 1 com. 1 lettera f) per le apparecchiature non collegate ad un impianto di riscaldamento, come le stufe ventilate a gas o legna.

Per comprendere meglio: le caratteristiche di basso inquinamento (Classe NOx) delle caldaie a condensazione e il posizionamento dello scarico fumi nel rispetto della norma tecnica UNI 7129, consigliamo di leggere il vecchio articolo riportato di seguito.

Per leggere la normativa sempre aggiornata cerca " D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" su http://www.normattiva.it/ricerca/semplice


    Prima pubblicazione del 26/9/12   

D.P.R. 412/1993 e successive modifiche PDF versione smartphone

Riceviamo spesso richieste di informazioni sulla legge che impone la canna fumaria fin sopra al tetto per le caldaie a gas dell'impianto di riscaldamento. Di seguito riportiamo un esempio con una domanda pervenuta di recente e che esprime sempre lo stesso dubbio.
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Il 20/06/2012 21:30, f.rip***@libero.it ha scritto:

Per le caldaie murali da 25 kw alimentate a gas metano è rchiesta la regolare canna fumaria fin sopra il tetto? Grazie.
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Riteniamo che spesso il semplice cittadino non accetta (giustamente) l'idea che per sostituire la vecchia caldaia debba trovarsi davanti all'obbligo di realizzare una "nuova canna fumaria" che in molti casi comporta una spesa ben maggiore della sola caldaia.
Per tale ragione abbiamo deciso di riportare la normativa che impone tale obbligo, ma anche tante eccezioni, completa di tutti gli aggiornamenti legislativi fino al 2012. In fondo all'articolo c'è un link alla legge sempre aggiornata per gli anni futuri.
Il testo qui riportato è stato commentato per tradurre i concetti tecnici nei vocaboli di maggior uso comune che la persona intenta alla sostituzione della caldaia può ritrovare anche in ambito  commerciale. Anticipiamo che spesso non è obbligatorio realizzare automaticamente una canna fumaria per l'istallazione o sostituzione della caldaia, ma resta sempre da verificare la normativa locale dei comuni o delle province, Milano, Roma, Torino, Palermo, Napoli ecc.. che può essere più restrittiva ponendo degli obblighi che non sono contenuti in quella nazionale.
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia

Estratto della norma utile e completo alla individuazione degli obblighi sulla canna fumaria

Art. 1
(Definizioni)


Comma 1 lettera f)
si definisce per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

La norma dell'obbligo della canna fumaria al tetto si applica agli impianti termici veri e propri, per cui la precedente definizione aiuta a delimitare il campo di applicazione, in particolare alle caldaie a servizio di un impianto di riscaldamento autonomo monofamiliare o centralizzato di tipo condominiale. Sono escluse le apparecchiature che non sono collegate ad un impianto, un esempio molto diffuso sono i radiatori a gas (stufe convettive) come le Gazelle Thecno Premix della Fondital, questi apparecchi per il riscaldamento funzionano a gas ma non hanno nessun obbligo di canna fumaria.  

Comma 1 lettera l) si definisce per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

Quando si fa una ristrutturazione dell'impianto termico i lavori devono coinvolgere sia il generatore sia il sistema di distribuzione del calore. Oltre alla sostituzione della caldaia si deve modificare anche la rete delle tubazioni, con la sostituzione o integrazione di nuovi condotti e corpi scaldanti (radiatori, ventil-convettori, ecc...). Per cui si può essere certi che la sola sostituzione della caldaia, con le sole opere connesse o consigliate per suo funzionamento ottimale, non si configura come ristrutturazione di impianto, ma corrisponde invece alla "manutenzione straordinaria" che come vedremo in seguito rientra nel caso della mera sostituzione.

Art. 5 
(Requisiti e ...... degli impianti termici) 
Comma 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

L' impianto termico corrisponde a quello del riscaldamento composto da una caldaia, dalle tubazioni di distribuzione del fluido caldo e dai corpi scaldanti come i radiatori, i ventilconvettori o i pannelli radianti (tipici degli impianti di riscaldamento a pavimento). La norma prevede esplicitamente l'applicazione agli edifici con più unità immobiliari come i condomini e non è riferita agli edifici unifamiliari per i quali non c'è l'obbligo dello scarico fumi fin sopra il tetto. 

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unita' immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Per le nuove istallazioni e per gli impianti individuali realizzati dopo il distacco dal centralizzato la normativa appare inefficace, perché non esiste nessun catasto ufficiale dei singoli impianti autonomi tramite il quale è possibile stabilire se un impianto sia esistente "o funzionante" a partire da una qualunque data. Per cui in questo caso fa fede esclusivamente la dichiarazione del proprietario.
  
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi,

I regolamenti o le leggi locali emanati dai comuni e dalle provincie come Genova, Bologna, Firenze, Bari, ecc. possono essere più restrittive di quella nazionale, per tanto si deve sempre verificare se le deroghe riportate di seguito sono state conservate anche nei regolamenti del comune ove si svolgono i lavori.
La prima e più importate esclusione dall'obbligo di realizzare la canna fumaria è concessa in caso mera sostituzione, ossia in caso di semplice e sola sostituzione di una caldaia su un impianto già esistente e in assenza di sua ristrutturazione, anche in questo caso fa fede la dichiarazione del proprietario. Si fa presente che dalla definizione alla lettera l all'art. 1 comm. 1, discende che la modifica degli attacchi idraulici o dello scarico dei fumi essendo funzionale alla nuova caldaia rientra nella mera sostituzione, allo stesso modo l'installazione di una caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche sui radiatori non si configura come ristrutturazione di un impianto, in tutti questi casi ci si ritrova nella mera sostituzione. Per tanto la legge nazionale non obbliga alla realizzazione della canna fumaria chi deve cambiare solo la caldaia e in più non c'è nessun vincolo sul tipo di generatore di calore. Si può scegliere di installare in modo equivalente quello a tiraggio naturale (caldaia camera aperta), a tiraggio forzato (camera stagna) o a condensazione, senza nessun obbligo preciso sui requisti.
Quando non è possibile eseguire una mera sostituzione esistono altri due casi in cui decade l'obbligo della canna fumaria, anche se i lavori sono di nuova installazione, ristrutturazione di impianto o distacco dal centralizzato
 
 qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della   combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

1)  Le caldaie con classe meno inquinante della norma UNI EN 297 sono anche definite come ecologiche o a basse emissioni inquinanti da non confondere con la dicitura "a condensazione". Queste caldaie hanno la caratteristica di emettere nei loro gas di scarico una bassa concentrazione di ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO), in particolare la concentrazione di NOx è inferiore a 70 mg/kWh (milligrammi per chilowattora di energia erogata corrispondente a circa 0,1 mc di gas metano bruciato). Le caldaie con questa caratteristica di bassa emissione sono di Classe NOx 5, la classe può anche essere espressa in numeri romani "V". Mettiamo qui a disposizione il catalogo della Radiant Ekoflux LCD RKR 24 kw al seguente link http://www.caldaie-climatizzatori.com/download/99_documento.pdf nel quale alla pagina 7 della scheda tecnica è possibile leggere la voce "Emissioni NOx (UNI EN 297) di classe V".
Ad esclusivo titolo di esempio riportiamo il catalogo di una caldaia tradizionale con classe NOx 3 come si legge alla pagina 42 del catalogo PDF al seguente link: http://www.caldaie-climatizzatori.com/download/103_documento.pdf.
Nota bene: la Classe NOx è una scala di cinque valori da 1 a 5 il più basso indica la classe più inquinante quello più alto la meno inquinante. 

singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; 

2) In caso di ristrutturazione di impianto in un'unità abitativa di un edificio pluri-familiare che è sempre stato privo di canna fumaria o presenta fin dall'origine un condotto di scarico fumi per caldaie a tiraggio naturale (camera aperta) allora è possibile installare una caldaia a tiraggio forzato (camera stagna) senza l'obbligo di realizzare la canna fumaria al tetto.
Le caldaie a camera aperte sono quelle con il bruciatore atmosferico con un uscita fumi che varia dai 120 ai 140 mm e la risalita dei gas di scarico avviene per tiraggio naturale come nei camini a legna. Quelle a camera stagna sono con bruciatore turbo, dotate di ventilatore per l'espulsione dei fumi, in questo caso si dice che lo scarico è a tiraggio forzato perché il ventilatore mette sotto pressione la canna fumaria. L'uscita fumi delle camere stagno è di tipo coassiale con diametro esterno 100 mm o di tipo sdoppiato con diametro 80 mm.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità' agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

I generatori di calore che non sono al servizio di un impianto di riscaldamento vero e proprio, ma che sono indipendenti e puntiformi come una stufa ventilata, un caminetto o un scalda-acqua a gas non hanno mai l'obbligo della canna fumaria al tetto.

Art. 12

(Entrata in vigore)
Comma 2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dell'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1 agosto 1994.


Importante: in tutti i casi in cui non è obbligatorio il condotto di scarico fumi al tetto:
  • mera sostituzione 
  • caldaie di classe meno inquinante UNI EN 297, 
  • installazione di camera stagna in assenza di canna fumaria idonea
  • apparecchi non considerati impianti termici
C'è sempre l'obbligo di rispettare le distanze minime richieste dalla UNI 7129/01 tra il punto di emissione, cioè il terminale della tubazione dei fumi e le aperture, finestre, porte, ecc.. degli alloggi vicini dello stesso edificio e di quelli adiacenti o frontali.

Per maggiori dettagli potete leggere la scheda illustrata realizzata in base alla norma tecnica UNI 7129/01 in cui le distanze minime sono indicate in mm. e suddivise per le caldaie tipo B a tiraggio naturale e tipo C a tiraggio forzato, per scaricare il file PDF clicca sull'immagine:


Tabbella delle distanze minime UNI 7129/01- file PDF
Disegno tecnico con rappresentazione del posizionamento del terminale di scarico fumi (scarico a parete), distanze minime da rispettare.

Liberatoria per il tecnico installatore e/o manutentore

__________________________

Dichiarazione di mera sostituzione senza obbligo di canna fumaria al tetto  DPR 412/1993

Il/La sottoscritto/a ..................................... residente nel comune di ...................... prov. ......................... all'indirizzo ................................... n. civ. ..............
Proprietario/a  dell'abitazione posta al piano num. ........ dell'edificio di residenza (o sito nel comune di ...................... prov. ......................... all'indirizzo ................................... n. civ. ..............) e luogo dei lavori di sostituzione del generatore di calore (caldaia) a servizio dell'impianto termico "autonomo ed individuale".

Dichiara
  • La sostituzione della caldaia è un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e che la natura dei lavori esclude la "ristrutturazione di un impianto termico" come da definizione all' art. 1 com. 1 let. l del DPR 412/93
  • Il generatore di calore  a servizio dell'unità abitativa  non è mai stato collegato a canne fumarie con sbocco sopra il tetto.
(scegliere una sola delle seguenti opzioni)
  1. L'edificio nella versione iniziale non disponeva già di canne fumarie sopra il tetto dell'edificio
  2. I sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione esistenti non sono funzionali ed idonei o comunque adeguabili o raggiungibili per la connessione del nuovo generatore di calore
Assumendo in proprio ogni responsabilità e liberando il tecnico/installatore dalle medesime nei confronti della legge, si dichiara che i lavori di sostituzione della caldaia rientrano nel caso di mera sostituzione senza l'obbligo di canna fumaria fin sopra il tetto in osservanza dell'art. 5 com. 9 DPR 412/93 e succ. modifiche.

Il tecnico/installatore
Considerando le condizioni dell'impianto e della natura dei lavori accetta la dichiarazione di esclusione dall'obbligo della canna fumaria fin sopra il tetto, liberandosi di ogni responsabilità. 
Luogo .................., il ...............         Firma del proprietario/commitente _______________________

Il tecnico/installatore accetta la dichiarazione, firma e timbro  __________________________ 

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Oppure
Respinge la dichiarazione di esclusione dall'obbligo della canna fumaria in ragione della norma locale (no norma UNI) riportata sotto, facendosi carico di ogni responsabilità nei confronti del proprietario/committente per gli eventuali danni economici dovuti a spese per lavori non necessari.

Il  tecnico/installatore può rigettare la richiesta se è a conoscenza della norma emanata da un ente locale, escludendo le norme tecniche UNI**, che elimina in modo esplicito la deroga per la mera sostituzione nel territorio luogo dei lavori. In questa ipotesi  è tenuto ad indicare per iscritto la norma (o regolamento).
Emanata da (comune, provincia, ecc.)*: ........................................., titolo: ......................................., numero*: ........., anno*: ........., articolo*: ........., comma: ........., lettera: .........., allegato: .............
quelli con asterisco * sono obbligatori

Dati della ditta
Il  tecnico/installatore .................................................... ragione sociale ................................... con sede nel comune di ...................... prov. ......................... all'indirizzo ................................... n. civ. .............. P.IVA .......................................
Il tecnico/installatore respinge la dichiarazione firma e timbro __________________________ 

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** Le norme UNI non sono leggi dello stato, ma regolamenti tecnici per la corretta installazione degli impianti prescritti dalle leggi. Non si deve cadere nell'errore di pensare che se esiste la norma UNI per l'installazione del condotto di scarico al tetto allora è obbligatorio realizzare sempre quel tipo di canna fumaria. Per esempio la UNI 7129/01 descrive la corretta installazione dello scarico a tetto – I comignoli – quando e solo quando il DPR 412/93 o altra legge dello stato impone tale obbligo.

In ultimo vogliamo ricordare che in caso di non obbligo dello scarico al tetto si devono comunque rispettare le distanze minime del terminale di scarico richieste dalla UNI 7129/01, per attenersi a questa norma si può scegliere una caldaia a tiraggio forzato (turbo, camera stagna) perché i vincoli richiesti sono minori e spesso si riesce a fare uno scarico a norma con un solo metro di tubazione. Nei casi più complicati è necessario utilizzare condotte anche relativamente lunghe, ma ci si può fermare molto al di sotto del tetto con un notevole risparmio economico.

Vedi il testo della legge integrale con le successive modifiche clicca sul seguente link: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dpr412-93.pdf

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Caldaia elettrica riscaldamento

Consigli per impianto di riscaldamento elettrico con energia del solare fotovoltaico



Risposta
Nel Vs caso avete una cubatura da riscaldare di circa 100 mc con un isolamento termico molto carente, la posizione geografica dell'abitazione oltre i 40° di latitudine è i 400 m di quota implica un consumo medio presunto annuo di circa 837 mc di gas metano pari ad una spesa di circa € 960,00.
Volendo utilizzare una caldaia elettrica per il  funzionamento dei radiatori per calcolare il consumo di energia si deve considerare che un mc di gas equivale a 10,35 khw di corrente, per un totale di 8662,95 khw inoltre tenendo conto della perdita di efficienza delle resistenze elettriche il consumo reale potrebbe facilmente supera i 10000 khw. La tariffa per abitazione di prima casa oltre i 7500 Kw è di circa 0,22 €/kWh. La spesa totale in questo caso è di € 2200,00 per il solo riscaldamento. Per il prezzo medio della energia elettrica può consultare la tabella al seguente link: http://www.qualetariffa.it/quanto-costa-un-kwh-con-enel-energia/
Per il calcolo sui consumi di gas metano può consultare il ns articolo al seguente link: http://installazione-caldaie-condizionatori.blogspot.it/2012/09/2013-nuovi-incentivi-risparmio.html

Se vuole effetivamente avere un vantaggio economico utilizzando l'energia elettrica, eventualmente prelevata da un impianto fotovoltaico, per il riscalmento deve utilizzare una pompa di calore ad alta efficenza con un prezzo di circa € 3000,00 conbinata con un impianto a ventilconvettori. Con questo tipo di impianti è necessario eseguire una ristrutturazione della rete di distribuzione (tubi sottotraccia). Il consumo in bolletta non dovrebbe superare i 500,00 €  in tutto l'anno.

Se volete avviare una consulenza dettagliata con progetto esecutivo si richiede l'invio delle planimetrie con le quote dei locali preferibilmente quelle catastali o di progetto. La prima fase dello studio termotecnico costa € 60,00 + IVA tramite bonifico bancario. Se volete procedere inviate la documentazione richiesta in seguito riceverete la nostra fattua con le istruzioni per il pagamento.

Cordiali Saluti.

Domanda
Richiesta inviata Giovedi 20 Settembre alle 12:11

Settore attività: Privato
Nome: mar***
Cognome: fer***
Email: mar***@iol.it

Messaggio:
Buongiorno, se possibile la migliore offerta e caratteristiche per riscaldamento elettrico con studio per ogni stanza per una casa vacanza, saltuariamente abitata in inverno:
L’immobile si trova nel comune di Chiusanico, Torria, prov. Imperia
450 metri s.l.m.
Il tipo di muri: pietra ed alcune stanze mattoni.
infissi parte in anodizzato, parte in legno (9 totali + porta ingresso)
Il tetto non è coibentato
piano primo: cucina mq.10 pareti meta mattoni, meta pietre 2 finestre + una porta finestra anodizzato vetri doppi alla cima della scala, finestra in legno con vetro singolo; piccolo ballatoio per accedere alle stanze.
ingresso mq.7 pietre porta in legno non coibentata (anni 70)
bagno pietre mq. 5 una finestra legno, vetro singolo
piano superiore: camera sottotetto mq. 8 pareti pietra 1 finestrino 40x20 cm in legno, vetro singolo, 1 finestra in anodizzato vetro doppio
altra cemera sottotetto mq 12., pareti pietra 1, mattoni 2, una porta finestra e una finestra in legno vetro singolo, una finestra in anodizzato, vetro doppio.
Le finestre in anodizzato hanno 5 anni di vita, quelle in legno sono anni 70.
La casa è al primo e secondo piano.
Esposizione finestre: sud est ovest.
altezza stanze circa 2.40 metri
A disposizione per ogni altra Vs. necessità, porgo i miei migliori saluti.
Mar*** Fer***

Ip mittente: 92.246.34.60

9 set 2012

2013 nuovi incentivi risparmio energetico


Risparmio energetico detrazione fiscale del 50% fino al 30/06/2013 in seguito al 36%

Valida anche per pannelli radianti parete e soffitto, riscaldamento a pavimento, pannelli solari termici per integrazione al riscaldamento.


Il Governo Monti nel giugno 2012 ha definito con decreto (convertito in legge definitiva) il nuovo assetto degli incentivi per la riqualificazione energetica (nota anche come risparmio energetico) e per il recupero del patrimonio edilizio.

La riqualificazione energetica è nata nel 2007 con un incentivo del 55% delle spese totali sostenute per gli interventi sull'impianto di riscaldamento, installazione del sistema solare termico, sostituzione di infissi a bassa trasmittanza, isolamento termico del tetto, pareti perimetrali ecc....

Il recupero del patrimonio edilizio è nato nel 1996 con un incentivo pari al 36% delle spese per la ristrutturazione di edifici o singoli appartamenti ad uso residenziale, contemplando anche la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici.

Con la nuova normativa, le due agevolazioni sono state unificate e confermate in via definitiva, senza necessità di proroghe a termine, ossia sono state immesse a regime nel testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 16-bis let. b ed h, che per gli interventi di risparmio energetico sarà applicata dal primo gennaio 2013 (aggiornamento 122 del su citato art. 16-bis)

Per cui la detrazione del 55% nel prossimo futuro avrà la seguente evoluzione.
  1. Per i pagamenti eseguiti entro e non oltre il 31/12/2012 spetta un rimborso del  55% del totale tramite detrazione fiscale, come deciso dalla legge di stabilità del 2011
  2. Per i pagamenti eseguiti entro e non oltre il 30/06/2013 il rimborso massimo è del 50% (innalzamento temporaneo della soglia del 36%), come da D.L. 22 giugno 2012, n. 83 art. 11 com. 1 Misure urgenti per la crescita del Paese
  3. Per i pagamenti dopo giugno 2013 il rimborso fiscale sarà del 36%. 

Come iniziare

Se il proprietario (o effettivo utilizzatore) dell'abitazione esegue la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento utilizzando sistemi per il risparmio energetico (o altri più innovativi basati sull'impiego delle fonti rinnovabili), con il pagamento tramite l'apposito bonifico bancario entro il 31/12/12, allora potrà richiedere il rimborso del 55% delle fatture relative a quel pagamento, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
Se il pagamento avviene tra il 01/01/2013 ed il 30/06/2013 il rimborso fiscale sarà del 50% del totale delle fatture pagate in tale periodo.
Da luglio 2013 il rimborso sarà sempre del 36% del totale di tutte le spese, anche quelle professionali e di manodopera.


Come procedere

Dopo aver eseguito i pagamenti nei periodi elencati sopra è necessario acquisire la documentazione attestante il conseguimento dei risparmi energetici, ossia quella che si produce con l'invio della pratica on-line dell'ENEA e le asseverazioni rilasciate dall'ingegnere termo-tecnico. 
La pratica on-line sul portale ENEA va effettuata entro tre mesi dalla conclusione dei lavori e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti.

Conclusione

Nella dichiarazione dei redditi successiva all'anno di fine lavori e dell'ultimo pagamento, si deve compilare l'apposita sezione (tramite CAF o commercialista) ed in automatico si riceverà il bonus fiscale direttamente in busta paga, sulla pensione o come sconto sulle tasse da pagare. Ai fini dei controlli previsti dall'Agenzia delle Entrate è necessario conservare: Le fatture di acquisto dei prodotti compilate con gli opportuni riferimenti di legge, i bonifici specifici per la riqualificazione energetica eseguiti secondo il D.L. 31/05/2010 n. 78 art 25 e la documentazione ENEA con la ricevuta di invio della pratica. In mancanza di tale documentazione il contribuente perderà il diritto al beneficio fiscale con l'obbligo di restituire le somme già ricevute in detrazione.

Analisi economica risparmio energetico, consigli ...

Il nuovo sistema di incentivi per il risparmio energetico e la ristrutturazione edilizia inserito nel DPR 917 del 1986 (modificato), semplifica certamente la normativa per gli incentivi alla ristrutturazione edilizia. Il buon uso di queste norme agevola i proprietari degli immobili e fa crescere le possibilità di lavoro per il piccolo artigiano, per la ditta edile, ma anche per tante industrie legate ai lavori di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti. 
Ma oltre ai benefici economici per i proprietari e le aziende di settore, si possono avere importanti miglioramenti per l'intera società con un minor consumo di energia fossile meno gas bruciato significa meno anidrite carbonica, ma anche meno inquinamento e più salute per tutti. Fare un buon investimento con gli incentivi attuali significa andare oltre il concetto che l'immobile ristrutturato aumenta di valore solo perché è stato rimesso a nuovo, anzi spesso non è così. 

Facciamo un esempio, ammettiamo che in una zona residenziale della vostra città una villetta di 150 mq di nuova e recente costruzione ha un valore medio di 250'000,00 €. Nella stessa strada trovate una villa molto simile finita di costruire venti anni prima e mai ristrutturata, al prezzo di 210'000,00 €, decidete di acquistarla per metterla a nuovo. Alla fine dei lavori avete speso altri 70'000,00 €. per un totale di 280'000,00 €. Ma qual'è il valore di mercato del vostro investimento? Dipende dalla lungimiranza nel concepire gli interventi veramente importanti.
Concentrarsi sugli elementi direttamente visibili che hanno valore estetico, come gli infissi, i rivestimenti, la porcellana del bagno, la vasca, le scale interne, il camino, ecc... spesso non ritorna come investimento perché sono scelte fatte in base al proprio gusto soggettivo e per questo non comprese a pieno dalle altre persone. Al 99% di probabilità chi vuole acquistare casa in quella zona preferirà  risparmiare 30'000,00 € prendendo in più una casa totalmente nuova. Per cui il valore di vendita della vostra casa è molto al di sotto di quello che avete speso. In termini matematici il vostro investimento è stato poco efficiente infatti il rapporto 250'000,00/280'000,00 = 0,89.
Quello che conviene fare è di concentrarsi maggiormente sugli aspetti economici legati alla gestione della casa. Dopo aver acquistato si continua a pagare per le tasse,  manutenzione, l'elettricità, il gas ecc. Spesso il costo maggiore deriva dalla spesa energetica per il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda. 
In Italia per una villetta di 150 mq si può oscillare dai 1200,00 ai 3000,00 € di gas all'anno. La spesa media stimata per il riscaldamento al metro quadro di abitazione al giorno è di € 0,05 mq/gg. Per l'acqua calda sanitaria la spesa per singola persona al giorno è di 0,50 €.
Per cui consideriamo 150 metri quadri, tre persone residenti, sei mesi di riscaldamento e 11 mesi di produzione di acqua calda, i conti sono i seguenti.
Riscaldamento: 150x0,05x180 = 1350,00 €
Acqua calda: 3x0,50x330 = 495,00 €
Totale spesa è di 1845,00 €. questo dato è comunque inferiore a quello che si ottiene incrociando i dati delle simulazioni sul consumo di gas residenziale e il suo prezzo al metro cubo, per maggiori dettagli si consiglia di visitare le seguenti pagine web:
a) costo del metro cubo di gas metano 2011: http://taglialabolletta.it/quanto-costa-un-metro-cubo-smc-di-gas-metano
b) simulazione consumo di gas: http://www.brescianet.com/cv/demo/gas/gas.htm
c) inflazione gas metano: http://www.federconsumatori.it/pagina.asp?changepath=tabelle/Gas.htm
Solo nel 2011 il prezzo del gas è aumentato del 4,5%, se si vede il tasso di inflazione annuale dal 1996 al 2005 si scopre che il prezzo in 10 anni è aumentato più del 20%.
Per cui nel 2021 la spesa media di gas raggiungerà facilmente il seguente valore: 1845,00 € + 20% = 2214,00 €.
Facciamo la stima della spesa attesa per i prossimi dieci anni, il modo più semplice e con la media dei due valori, ossia (1845,00 + 2214,00)/2 = 2029,50 e moltiplicando il per dieci, il risultato è circa 20'300,00 €.
Da questa analisi discende che investire sul risparmio energetico conviene sempre. Con l'attuale tecnologia si possono sfruttare al meglio due fonti rinnovabili, il sole che è la più nota di tutte e l'energia aereotermica tramite pompa di calore.
Un impianto combinato per riscaldamento e acqua calda sanitaria con pannelli solari termici di ultima generazione Hite Pipe e una pompa di calore con assorbimento medio/annuo 8 Kwh giornalieri si può riscaldare una superficie di 150 metri quadri tramite pannelli radianti a pavimento e fornire acqua calda in abbondanza con una spesa inferiore a 600,00 € all'anno. Per realizzare un impianto di questo tipo bisogna prevedere un locale tecnico di circa dieci metri quadri per ospitare il boiler solare e l'unità interna della pompa di calore, si deve scegliere un accumulo termico di almeno 500 litri e almeno 4 collettori Hite Pipe per avere un contributo solare tra il 30 ed il 50% a seconda della stagione.
Se al solare termico si affianca un impianto di almeno 3 kW di fotovoltaico la spesa globbale della bolletta elettrica si ridurrà dell'80% e si realizzerà un impianto termico a consumo zero.

Con la riqualificazione energetica si avrà un risparmio di circa 20'000,00 € nei successivi 10 anni, considerando anche che il costo supplementare degli impianti innovativi sarà recuperato con la detrazione del 36% tale risparmio è a costo zero. In caso di vendita o locazione, con la nuova normativa sulla certificazione energetica degli edifici si può dimostrare che l'abitazione ha un valore di mercato superiore perché la sua classe energetica è superiore. Tenendo presente che sia la stima di consumo di gas che del tasso di inflazione sono state fatte al ribasso il valore della casa aumenterà di almeno 20'000,00 € rispetto alle altre ville presenti in zona con la stessa superficie, passando a 270'000,00 €. In questo caso l'investimento risulta più efficiente, infatti il rapporto tra il valore di mercato e la spesa totale aumenta  a 0,96 rispetto allo 0,89 visto prima.
In più avrete una forte diminuzione dell'inquinamento dovuto al vostro impianto di riscaldamento, per l'equivalenza minore energia fossile = minore anidrite carbonica, con un miglioramento della qualità dell'aria.

Vecchio post del 20/gen/2011 con l'esempio di come si ottiene il rimborso fiscale - per leggere clicca qui

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legge di stabilità 2011  (L. 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. n. 297 del 21/12/2010) 

Per maggiori informazioni scarica e leggi il modulo per la richiesta della pratica di detrazione fiscale e l'attestato di qualificazione energetica, per caldaie, pannelli solari e pompa di calore. Clicca qui scarica il file PDF 

Caldaie a condensazione e valvole termostatiche certificate per la detrazione fiscale.

ENEA-FAQ-Decreti Legge 
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